Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra decisione e contestazione – Ipotesi di insussistenza.

La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una imputazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione riguarda gli stessi fatti contestati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 16 marzo 2004, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 16 Marzo 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 18 Maggio 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

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