Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.

Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un diverso episodio non contestato. (Nella specie il professionista, a cui era stata contestata la richiesta di compensi non dovuti, imputazione per la quale era stata dichiarata la prescrizione, era stato condannato per affermazioni offensive ed infamanti nei confronti di un cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 3 marzo 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. MATTESI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 08 Giugno 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 03 Marzo 1997
Giurisprudenza CNF

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