Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di condanna – Ricorso al C.N.F. – Reformatio in peius – Divieto.

Il Consiglio nazionale forense, quale giudice del riesame, non può riformare in peggio le decisioni disciplinari adottate dal consiglio dell’ordine locale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 19 marzo 1998, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 19 Marzo 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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