Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Insussistenza di infrazione disciplinare – Natura definitiva – Esclusione – Impugnazione da parte dell’esponente – Difetto di Interesse – Inammissibilità

In base alla normativa che regola il procedimento disciplinare, all’esponente è riconosciuta soltanto la funzione di stimolo all’iniziativa disciplinare, la quale resta sempre di esclusiva competenza del C.O.A., unico titolare della relativa azione e della tutela degli interessi sottesi alla norma che si assuma violata. Ne consegue che l’atto direttamente presentato al C.N.F. con il quale l’esponente si dolga della decisione di proscioglimento assunta dal C.O.A. non può nemmeno qualificarsi quale atto d’impugnazione di tale provvedimento, sia perché detto atto, se pure astrattamente considerato ricorribile, lo potrebbe essere solo dal Pubblico Ministero, sia perché, non essendo atto da considerarsi definitivo, non è per sua natura soggetto ad impugnazione, ma soltanto assoggettabile a provvedimento di riapertura in presenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 10 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 10 Marzo 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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