Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 01 Settembre 2004 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 08 Agosto 2003 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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