Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità

Il provvedimento con cui il Consiglio territoriale disponga l’archiviazione dell’esposto presentato da un professionista avverso un collega è insuscettibile di impugnazione, per non essere conclusivo di un procedimento disciplinare e, quindi, adottato all’esito ed in seguito all’esercizio dell’azione disciplinare. Invero, il provvedimento con il quale il CdO deliberi di non esercitare l’azione disciplinare e, dunque, di non celebrare il relativo procedimento, è privo del carattere della definitività e tollera, per tanto, sia un successivo esercizio dell’azione da parte del Consiglio, sia l’attivazione del procedimento disciplinare ad opera degli altri soggetti legittimati, che sono l’interessato, autore della fattispecie di sospetta rilevanza disciplinare, ed il Procuratore Generale, i quali sono gli unici soggetti, poi, legittimati all’impugnazione della decisione disciplinare resa dal Consiglio territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 25 luglio 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Lanzara), sentenza del 15 aprile 2008, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 15 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 25 Luglio 2006
Giurisprudenza CNF

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