Il ricorso al CNF presentato direttamente dall’esponente contro il provvedimento di archiviazione del CdO territoriale è inammissibile. Invero, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare, non dunque la situazione posta alla attenzione di questo Consiglio Nazionale che riguarda un provvedimento di archiviazione, e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50 L. n. 36/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 7 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 29 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 07 Ottobre 2003
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