Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e la relativa legittimazione spetta all’iscritto all’Albo contro cui si procede e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Ogni altra impugnazione, proposta da soggetti diversi da quelli indicati, deve pertanto ritenersi inammissibile sotto il suddetto duplice profilo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 9 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 09 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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