Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 22 luglio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 18 novembre 1998, n. 160

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 18 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 22 Luglio 1997
Giurisprudenza CNF

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