Il ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’ordine locale è inammissibile, trattandosi di atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 22 giugno 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 05 Ottobre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 22 Giugno 2005
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