Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

È inammissibile il ricorso al CNF avente ad oggetto un provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l’archiviazione, per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, legittimati ad impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine locale sono esclusivamente l’incolpato ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ex art. 50, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, presupponendo l’impugnativa l’esistenza di una decisione che abbia definito un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 2 maggio 2006, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 02 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Marzo 2005
Giurisprudenza CNF

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