Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 giugno 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Bassu), sentenza del 22 marzo 2005, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 22 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Giugno 2004
0 Comment