Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricri’, rel. BASSU), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 318
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 318 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 02 Gennaio 2019
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