Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 2 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 29 Maggio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 02 Luglio 2002
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