Per costante giurisprudenza del C.N.F., il provvedimento di archiviazione di un esposto da parte del C.d.O. è atto non impugnabile, poiché in materia disciplinare l’impugnazione è consentita unicamente avverso le decisioni che concludono un procedimento e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Ne consegue che ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi deve ritenersi inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 aprile 2001) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 21 ottobre 2002, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 21 Ottobre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Aprile 2001
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