Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 284

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 03 Novembre 2000
Giurisprudenza CNF

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