Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 16 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 215

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 19 Ottobre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Ottobre 2000
Giurisprudenza CNF

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