Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 11 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Luglio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 11 Dicembre 2000
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