Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pescara, 25 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f GALATI, rel. FRANCO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 11 Aprile 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 25 Novembre 1999
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