Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 27 febbraio 1998, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 19 Marzo 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Gennaio 1997
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