Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 8 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. FRANCO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 08 Marzo 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 08 Marzo 2000
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