Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 3 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 287
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 03 Febbraio 1999
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