Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 231
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Aprile 1999
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