Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 28 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 17 maggio 2000, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 17 Maggio 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 28 Luglio 1998
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