Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 5 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 16 Febbraio 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 05 Novembre 1998
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