Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 18 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 16 Febbraio 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 18 Marzo 1999
0 Comment