Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 17 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CRICRÌ), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 28 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 17 Aprile 1998
Giurisprudenza CNF

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