Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 14 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 12 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 14 Ottobre 1998
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