Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 16 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 17 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 16 Luglio 1998
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