Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 24 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Guidi), sentenza del 18 maggio 1999, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 18 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 24 Giugno 1998
0 Comment