Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 marzo 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 11 luglio 1997, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 11 Luglio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 15 Marzo 1996
Giurisprudenza CNF

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