Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 28 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. D’Arle), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 27 Gennaio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 28 Ottobre 1997
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