Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale È atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione È consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non È ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 marzo 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 23 Dicembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Marzo 1998
Giurisprudenza CNF

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