Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 6 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 9 gennaio 1997, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Gennaio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 06 Luglio 1995
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