Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità – Revoca del provvedimento – Presupposti

Al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare, non spetta un autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50, L.P.
In materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è sempre suscettibile di revoca, non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere.
E’ inammissibile il ricorso proposto dall’esponente al fine di conseguire la revoca del provvedimento di archiviazione assunto dal C.O.A. Invero, oltre alla considerazione secondo cui il provvedimento di archiviazione costituisce atto non impugnabile, l’istanza di revoca è altresì proposta a soggetto non competente, atteso che la rivitalizzazione dell’esposto, poiché di ciò si tratta dal momento che non ci si trova ancora nella fase procedimentale, può essere disposta in qualsiasi momento qualora emergano elementi nuovi soltanto dal C.O.A. che ebbe ad emettere il provvedimento, secondo le generali regole sulla competenza nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 3 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 02 Novembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 03 Novembre 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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