Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità

Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è atto impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono unicamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente dall’esponente avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia disposto l’archiviazione del suo esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 15 settembre 2010, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Aprile 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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