Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione al C.N.F. da parte del professionista – Inammissibilità – Sussiste.

Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale non è impugnabile, poiché in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può essere considerata la delibera di archiviazione. Per di più, nel caso di specie, manca anche l’interesse all’impugnativa dell’incolpato avendo lo stesso ottenuto la pronuncia più favorevole possibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 26 febbraio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 22 gennaio 1997, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 22 Gennaio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Febbraio 1996
Giurisprudenza CNF

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