Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 27 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 3 maggio 2005, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 27 Maggio 2004
0 Comment