E’ inammissibile per carenza di legittimazione ad agire il ricorso presentato al CNF avverso il provvedimento con cui il COA decida di archiviare un esposto presentato avverso il professionista dal cliente di quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. n.1578/1933, infatti, l’impugnazione è consentita soltanto avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono soltanto l’iscritto contro cui si procede ed il P.G. presso la Corte di Appello. A tal fine, il dato letterale «decisioni» necessariamente rimanda ad un provvedimento che abbia contenuto decisorio e che, pertanto, giunga a conclusione di un procedimento disciplinare svoltosi nell’osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento dell’istruttoria ed un regolare dibattimento. Non può conseguentemente ritenersi tale il provvedimento di non luogo a procedere, comunemente definito di “archiviazione”, che precede l’iniziativa disciplinare ed anzi l’arresta in limine, senza, tuttavia, creare – proprio in ragione della mancanza di “decisorietà” – preclusioni, dovendo ritenersi che esso, assunto allo stato degli atti, sia sempre revocabile sulla base di nuovi accertamenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 10 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 12 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 10 Giugno 2009
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