Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Contenuto “decisorio” – Insussistenza – Impugnazione – Inammissibilità

Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede e il P.G. presso la Corte di Appello, dovendo pertanto ritenersi inammissibile ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati. A tal fine, il dato letterale (“decisioni”) necessariamente rimanda ad un provvedimento che abbia contenuto decisorio e che, pertanto, giunga a conclusione di un procedimento disciplinare svoltosi nell’osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento dell’istruttoria ed un regolare dibattimento. Non può conseguentemente ritenersi tale il provvedimento di non luogo a procedere, comunemente definito di “archiviazione”, che precede l’iniziativa disciplinare ed anzi l’arresta in limine, senza, tuttavia, creare – proprio in ragione della mancanza di “decisorietà” – preclusioni, dovendo ritenersi che esso, assunto allo stato degli atti, sia sempre revocabile sulla base di nuovi accertamenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 24 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 30 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 24 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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