Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Contenuto decisorio – Esclusione – Impugnazione – Presentazione del ricorso da parte dell’esponente – Difetto di legittimazione – Inammissibilità

L’impugnativa del provvedimento di archiviazione proposta dal denunciante/esponente che non risulti iscritto in alcun Albo di Avvocato (peraltro nella specie direttamente al C.N.F. anziché nella forma mediata di cui all’art. 59 del r.d. n. 37/34 e, quindi, già per tal motivo, in modo irrituale) è inammissibile, sia perché diretta contro un atto non impugnabile – giacchè privo di contenuto decisorio ex art. 50 L.P. – sia perché presentata da un soggetto privo di legittimazione a ricorrere – che invece compete al solo professionista attinto dall’iniziativa disciplinare ed al P.M ai sensi dell’art. 50, co. 2, L.P. – in quanto portatore, nell’attuale struttura del procedimento disciplinare, di un interesse di mero fatto non direttamente protetto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 ottobre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 06 Ottobre 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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