Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione emessa dal Consiglio nazionale forense in quanto, secondo il disposto dell’art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 nel testo novellato dall’art. unico della l. 15 novembre 1973 n. 738, l’esecuzione delle decisioni del C.N.F. può essere sospesa solo dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 29 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 16 luglio 1998, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 16 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 1997
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