Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CNF – Archiviazione e richiamo del Presidente al rispetto della regola deontologica – Provvedimento sostanzialmente sanzionatorio.

Il provvedimento assunto dal Consiglio territoriale, che da un lato deliberi l’archiviazione e dall’altro esprima un giudizio deontologico ravvisando l’esigenza di rivolgere al professionista una sollecitazione al rispetto della regola deontologica per il futuro, assume una valenza, se pur contraddittoria, sostanzialmente sanzionatoria, con la conseguenza che, nella parte relativa alla sollecitazione – la quale integra gli estremi della sanzione disciplinare dell’avvertimento – esso va annullato poiché assunto senza il rispetto delle forme e senza la garanzia di un pieno contraddittorio che il procedimento disciplinare impone, in violazione dell’art. 47 ss., r.d. n.37/1934. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 3 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 14 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 03 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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