Nel vigente sistema il soggetto autore, eventuale ma non necessario, della segnalazione al Consiglio territoriale ha un interesse non qualificato alla riforma delle decisioni disciplinari, le quali esauriscono la loro funzione nell’ordinamento forense. Ne consegue che, ai sensi del chiaro dettato dell’art. 50 L.P., avverso le decisioni disciplinari del COA possono ricorrere soltanto il P.M. e l’incolpato, non anche l’autore dell’esposto, il quale ha invece facoltà di sollecitare il potere di iniziativa disciplinare (ed in esso quello di impugnazione) che la legge riconosce al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 31 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 20 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 31 Gennaio 2007
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