Ai sensi dell’art. 50 L.P., avverso le decisioni disciplinari del COA possono ricorrere il P.M. e l’incolpato, e non anche il soggetto autore (eventuale ma non necessario) della segnalazione, il quale è portatore di un interesse non qualificato alla riforma delle decisioni disciplinari, che esauriscono la loro funzione nell’ordinamento forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 30 settembre 2008, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 30 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Luglio 2007
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