Va dichiarato inammissibile il ricorso al CNF proposto dal cliente avverso la decisione del COA che non abbia rilevato motivi di censura nel comportamento dell’avvocato oggetto di esposto, non essendo compreso, nell’art. 50 della legge professionale, tra i soggetti che possono proporre ricorso, e ciò anche con riguardo alla delibera di liquidazione di parcella. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 30 settembre 2008, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 30 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Giugno 2007
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