Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Impugnazione al CNF – Termine scaduto – Inammissibilità del ricorso.

Atteso che, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933, come modificato dall’art. 1, n. 18, l. 23 marzo 1940 n. 254, il ricorso avverso i provvedimenti dei COA territoriali devono essere proposti “entro venti giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio dell’Ordine”, deve ritenersi inammissibile il ricorso del Procuratore generale depositato oltre il predetto termine. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2006, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 13 Settembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 27 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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