Il ricorso proposto al CNF va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Consiglio territoriale, qualora il termine per l’impugnativa sia ampiamente scaduto nel momento in cui il ricorrente deposita il ricorso presso la Segreteria del COA. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 30 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 25 settembre 2002, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 30 Settembre 1998
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