Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Ricorso per revocazione – Contenuto – Errata attribuzione di un teste – Inammissibilità.

L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, incontestabilmente esclusa o accertata in base agli atti e documenti di causa. Peraltro è condizione indispensabile, perché l’errore posa essere motivo di revocatoria, che sia decisivo, cioè deve sussistere un nesso di casualità fra l’erronea supposizione e la decisione resa, lo stesso non deve cadere su un punto controverso sul quale si sia già formata la pronuncia e deve inoltre presentare i caratteri della evidenza e della obbiettività. Pertanto, è inammissibile il ricorso per revocazione di una decisione del C.N.F. (proposto per l’errata attribuzione di un teste ad una delle parti invece che all’altra), non avendo tale circostanza alcun rilievo nella valutazione dei fatti e nella dichiarata affermazione di responsabilità. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 20 Maggio 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Novembre 2000 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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