Al procedimento disciplinare davanti al C.N.F., per quanto non specificatamente regolato dalle norme professionali proprie, si applicano le norme del processo civile, e pertanto, come per tutti i giudizi, il dispositivo non dovrà essere letto in udienza, ma la parte potrà conoscerlo con il deposito della decisione. Invece nel procedimento di natura amministrativa davanti al consiglio dell’ordine territoriale il dispositivo deliberato in camera di consiglio dovrà essere steso in calce al verbale del dibattimento, sottoscritto dal presidente e dal segretario e poi, riammesse le parti, letto in aula. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F. n. 99/95, 30 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 11 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Settembre 1995
0 Comment